L’infortunio in itinere
L’infortunio in itinere è l’infortunio che può capitare al lavoratore in una delle seguenti situazioni:
- durante il normale percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro,
- durante il normale percorso per recarsi da un luogo di lavoro all’altro, nel caso di rapporti con più datori (es. due attività lavorative part-time),
- durante il normale percorso per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale e non ci sono locali convenzionati nelle immediate vicinanze.
Si tratta quindi di un infortunio che accade sempre al di fuori del luogo di lavoro, cioè prima di iniziare il lavoro, dopo che lo stesso è finito o mentre è interrotto per la pausa mensa. È una normativa che si applica ai lavoratori che non appartengono alla categoria dei cd. professionisti della strada, come ad esempio gli autotrasportatori, per i quali lo spostamento coincide con l’attività lavorativa e la strada rappresenta il luogo di lavoro.
La legge utilizza il concetto di “normale percorso”. Cosa significa?
Per normale percorso si intende il tragitto “necessario” più breve e diretto che il lavoratore deve percorrere per recarsi al lavoro (o al luogo di consumazione dei pasti), con riferimento anche agli orari in cui si effettua lo spostamento che devono essere compatibili con l’attività lavorativa.
Il mezzo per lo spostamento è indifferente (a piedi o qualsiasi mezzo di locomozione: bicicletta, scooter, autovettura, mezzi pubblici). Il criterio per valutare se ci si trovi in presenza di un infortunio in itinere è verificare se il mezzo utilizzato era quello che permetteva lo spostamento più breve, sicuro e agevole (ad esempio nel caso di zona non servita dai mezzi pubblici il lavoratore non potrà fare altro che usare la propria auto – a meno che non abiti così vicino al luogo di lavoro da essere più veloce e consigliabile il tragitto a piedi).
Nel caso di deviazioni o interruzioni che avvengono per scelta discrezionale, non motivate da esigenze di lavoro, l’infortunio non potrà considerarsi infortunio in itinere (ad esempio lavoratore che percorre un tragitto diverso in una strada più trafficata e più pericolosa per effettuare una commissione personale o per andare a trovare un amico). Diverso è se la deviazione o l’interruzione è dovuta a specifiche condizioni di necessità. Ad esempio:
- presenza di una causa di forza maggiore: lavori in corso che bloccano la strada normalmente utilizzata per andare in ufficio, guasto meccanico;
- esigenze essenziali ed improrogabili: soddisfacimento di esigenze fisiologiche, visita ad un familiare ricoverato in ospedale, accompagnamento dei figli a scuola;
- adempimento di obblighi penalmente rilevanti: prestare soccorso ad una persona ferita (se non lo si facesse si incorrerebbe nel reato di omissione di soccorso).
L’infortunio in itinere è importante perché compreso nella copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro fornita dall’INAIL e comporta un indennizzo a seconda del tipo di lesioni subite.
La tutela contro gli infortuni in itinere non riguarda solo gli incidenti dovuti alla circolazione stradale, che sono i più frequenti, ma comprende anche altri tipi di infortuni come ad esempio quelli causati da fatti di terzi (aggressione, rapina, ecc.) o causati da eventi naturali (terremoto, fulmine, alluvione, ecc.).