La sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è così definita dalla legge: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

Di cosa si tratta?

La sorveglianza sanitaria consiste in quelle attività mediche (esami clinici e biologici, indagini diagnostiche, ecc.) che vengono svolte con l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori attraverso la loro protezione sanitaria dai rischi lavorativi presenti sul luogo di lavoro, prevenendo così l’insorgenza di malattie professionali. Destinatari della sorveglianza sanitaria sono quindi tutti i soggetti che svolgono l’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro e che si possono definire “lavoratori”.

La sorveglianza sanitaria deve essere attivata in tutti i luoghi di lavoro nei quali sono presenti dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori (es. rischio di natura chimica, fisica, biologica). Nella maggior parte dei casi però l’individuazione del rischio che fa scattare l’obbligo della sorveglianza sanitaria è più difficoltosa e richiede una valutazione attenta e accurata da eseguire caso per caso.

La sorveglianza sanitaria comprende:

  • la visita che deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare, con lo scopo di accertare se ci sono controindicazioni all’attività lavorativa a cui il lavoratore è destinato (visita preventiva finalizzata a valutare l’idoneità alla mansione specifica). Questa visita va ripetuta se il lavoratore cambia le proprie mansioni lavorative. La visita preventiva può essere effettuata anche prima dell’assunzione del lavoratore (visita preventiva in fase preassuntiva).
  • le visite che devono essere effettuate dopo la prima visita, con lo scopo di controllare lo stato di salute del lavoratore e, se del caso, confermare l’idoneità del lavoratore alle mansioni svolte (visite periodiche).
  • le visite che vengono richieste espressamente dal lavoratore, il quale ritiene di avere dei disturbi causati dall’attività lavorativa (visite straordinarie).
  • le visite che devono essere effettuate quando il lavoratore termina definitivamente l’attività lavorativa presso il datore di lavoro, nel caso in cui sia stato esposto a particolare rischi (es. amianto) (visita alla cessazione del rapporto di lavoro).
  • la visita che deve essere effettuata nel caso in cui il lavoratore rientri al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia di durata superiore a sessanta giorni (visita al rientro al lavoro).

La visita medica deve sempre concludersi con un giudizio sulla idoneità alla mansione specifica, che può essere un’idoneità completa o parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni.

Quali sono i soggetti coinvolti?

Datore di lavoro

Il primo soggetto coinvolto nell’attività di sorveglianza sanitaria è il datore di lavoro. È sul datore infatti che grava ogni onere, economico e non, relativo all’organizzazione di questa attività. Il datore di lavoro deve nominare il medico competente e deve assicurargli le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, mettendolo nelle condizioni ideali per operare in autonomia. Il datore di lavoro deve inoltre inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e deve adibire i lavoratori solo alle mansioni per le quali c’è giudizio positivo di idoneità.

Medico competente

Il medico competente è un medico che deve essere in possesso di particolari titoli o requisiti (come la specializzazione in medicina del lavoro, in igiene e medicina preventiva o in medicina legale). Questa figura deve collaborare con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ai fini della programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria, attraverso protocolli sanitari che vengono definiti in funzione dei rischi specifici presenti sul luogo di lavoro (tipo di esami da effettuare, cadenza degli stessi, ecc.).

Il medico competente deve svolgere gli accertamenti sanitari specialistici e rilasciare all’esito degli stessi il giudizio di idoneità. Deve poi istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore e, su richiesta di quest’ultimo, dare informazioni in merito ai risultati della sorveglianza sanitaria.

Inoltre, deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa sulla base della valutazione dei rischi.

Lavoratore

La legge prevede che è obbligo di ogni lavoratore prendersi cura della propria salute e sicurezza, ne deriva che è obbligo del lavoratore sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente, fornendo a quest’ultimo tutte le informazioni richieste sul proprio stato di salute.

Dall’altra parte, il lavoratore ha diritto di accedere ai dati sanitari che lo riguardano (es. chiedendo copia degli esami fatti) e di avere chiarimenti e informazioni sul proprio stato di salute. Il lavoratore ha infine diritto di avere copia del giudizio di idoneità alla mansione, con possibilità di fare ricorso contro lo stesso entro trenta giorni.