Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura alla quale la legge affida il compito di rappresentare i lavoratori con riferimento agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. È il soggetto aziendale che rappresenta il diritto alla salute dei lavoratori con l’obiettivo del miglioramento continuo della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
Il RLS è una figura obbligatoria all’interno di tutte le aziende o unità produttive (che la legge definisce come il “complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro”) e il suo numero varia a seconda del numero dei lavoratori presenti nell’azienda o unità produttiva.
Il RLS non viene nominato dal datore di lavoro ma viene eletto dai lavoratori, direttamente o attraverso le rappresentanze sindacali aziendali. Solitamente sono i contratti collettivi nazionali di lavoro a disciplinare le modalità di elezione del RLS ma, in ogni caso, la legge ne prevede un numero minimo che va da uno fino ad un massimo di sei nelle aziende o unità produttive con più di mille lavoratori.
Non è necessario che il RLS sia nominato esclusivamente tra i lavoratori impiegati presso l’azienda o l’unità produttiva. Esistono infatti delle procedure di nomina di un RLS di tipo territoriale, esterno all’azienda, che intervengono nei casi in cui non si riesca ad eleggere il RLS internamente (ad esempio perché nessun lavoratore si è candidato). Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale può esercitare le medesime funzioni previste per il rappresentante interno.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve frequentare specifici corsi di formazione che gli consentano di sapere come svolgere i propri compiti. Le attribuzioni del RLS sono elencate nell’art. 50 del Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08) e si possono riassumere così:
- accesso ai luoghi e alle informazioni
- consultazione
- proposta
- partecipazione.
In sostanza il RLS rappresenta la concretizzazione del principio della consultazione e partecipazione dei lavoratori ai temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il datore di lavoro non può impedire al RLS di svolgere le sue funzioni durante l’orario di lavoro, nonché deve garantirgli strumenti e spazi adeguati.
È importante sottolineare che la legge non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte effettuate dal datore di lavoro: si pensi ad esempio alle scelte che vengono adottate dal datore di lavoro in tema di prevenzione infortuni. Ciò però non significa che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vadano esenti in ogni caso da responsabilità. Infatti, nel caso in cui il RLS abbia contribuito all’adozione di una misura protettiva rivelatasi inadeguata, insufficiente o addirittura contraria alla legge, e l’abbia pretesa dal datore di lavoro, potrà essere chiamato a rispondere dell’infortunio che ne sia derivato.
E quando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza firma un documento?
La legge prevede un solo caso in cui è richiesta la firma del RLS ed è il caso della firma del Documento di Valutazione dei Rischi (rif. art. 28 comma 2 D.Lgs. n. 81/08). La firma in ogni caso comporta esclusivamente la conferma dell’avvenuta consultazione e non implica l’adesione o meno del RLS alle decisioni dell’impresa (in caso di mancanza della firma non è prevista nessuna sanzione).
Nel caso di altri documenti relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la firma del RLS è meramente facoltativa e la sua assenza non comporta nessuna conseguenza per l’azienda.