Donne lavoratrici e gravidanza

Le lavoratrici in gravidanza sono destinatarie di specifiche norme di legge che hanno la finalità di proteggere questo periodo particolare e delicato della vita di una donna nel caso di pericoli alla salute dovuti alla gestazione o all’ambiente di lavoro.

Quando una lavoratrice scopre di essere incinta deve subito comunicare il proprio stato al datore di lavoro consegnando la relativa certificazione medica.

Nel caso in cui la gravidanza presenti fin da subito complicanze e problemi di salute la lavoratrice, indipendentemente dal tipo di mansioni svolte, ha diritto all’astensione immediata dal lavoro per gravidanza a rischio. In questo caso è necessario rivolgersi alla Asl territorialmente competente la quale, presa visione della documentazione medica presentata, dispone l’astensione anticipata dal lavoro.

Nei casi di gravidanza non a rischio, il datore di lavoro deve valutare se le mansioni che svolge la lavoratrice possono essere per lei pregiudizievoli. Come capirlo? Il datore ha l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi derivanti dalle attività svolte nel luogo di lavoro per la gravidanza e l’allattamento (come l’esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, ad esempio esposizione a sostanze chimiche tramite l’impiego di prodotti di pulizia pericolosi per la salute) e questa valutazione deve essere effettuata con il medico competente. Le conseguenti misure di protezione e prevenzione possono riguardare: modifiche all’orario di lavoro; modifiche delle condizioni di lavoro; spostamento a mansioni non a rischio. Se non c’è la possibilità di eliminare le mansioni a rischio o un cambio di mansioni, il datore deve interdire la lavoratrice al lavoro. In questo caso l’astensione dal lavoro deve essere comunicata alla Direzione Territoriale Competente per territorio.

In ogni caso, a prescindere da pericoli alla salute presenti sul luogo di lavoro, la legge vieta al datore di adibire la donna al lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto (congedo di maternità – in alcuni casi è possibile per la lavoratrice astenersi dal lavoro un mese precedente la data presunta del parto fino ai quattro mesi successivi al parto).

La legge prevede poi specifici lavori che sono vietati alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza fino ai sette mesi di età del bambino: sono i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, ad esempio trasporto e sollevamento di pesi; lavori su scale ed impalcature con pericolo di cadute; movimentazione manuale di carichi.

Ulteriori tutele a favore della lavoratrice dall’accertamento della gravidanza fino al compimento dell’anno del bambino sono:

  • il divieto di lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6)
  • il divieto di licenziamento