Il datore di lavoro che non rispetta le norme di sicurezza è responsabile anche in caso di comportamento abnorme del lavoratore

Nel caso in cui un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro a seguito di un suo comportamento imprudente, il datore di lavoro deve ritenersi responsabile?

Due sentenze della Corte di Cassazione hanno affrontato due casi diversi di infortunio sul lavoro che hanno in comune le stesse circostanze:

da una parte il lavoratore aveva tenuto un comportamento negligente ma, dall’altra, era emerso che il datore di lavoro non aveva rispettato le norme antinfortunistiche, deve quindi essere ritenuto responsabile per l’infortunio.

Il primo caso riguarda un lavoratore alla guida di un’autogru che viene schiacciato a seguito di ribaltamento del veicolo durante le manovre di spostamento di travi in ferro. Dalle indagini emerge che il lavoratore, tenendo un comportamento imprevedibile, si era messo a lavorare in un momento di pausa dal lavoro e senza la collaborazione dei colleghi. Emerge però anche che il datore di lavoro aveva violato più di una norma antinfortunistica (ad esempio non aveva provveduto a segnalare correttamente gli ostacoli nelle zone di lavoro e di transito con riferimento alle travi giacenti sul piazzale; non aveva dotato l’autogru di dispositivi per evitare i rischi derivanti da un possibile ribaltamento). Queste circostanze portano la Corte di Cassazione ad affermare che, nonostante vi sia sicuramente stato un comportamento abnorme del lavoratore (cioè una condotta strana e imprevedibile), non è esclusa la responsabilità del datore di lavoro nel caso di insufficienza di quelle cautele previste dalla normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio derivante dal comportamento imprudente.

Il secondo caso riguarda un lavoratore che subisce lesioni cadendo da una scala mentre è intento a svolgere operazioni di manutenzione ad un condotto di aspirazione ad un’altezza di quattro-cinque metri. Il lavoratore, in modo imprudente e superficiale, era salito su una scala semplice che era appoggiata su una superficie oleosa. Viene accertato che in azienda esisteva una prassi operativa relativa alle operazioni in quota e il lavoratore infortunato afferma di non avere seguito questa prassi per sua autonoma decisione, anche se la conosceva: quindi il comportamento abnorme è confermato. Emerge però anche che, al momento dell’infortunio, nel Piano Operativo di Sicurezza non esisteva la valutazione dello specifico rischio legato ai lavori di manutenzione in quota. Il datore di lavoro è quindi responsabile dell’infortunio per mancanza e/o inidoneità delle misure di prevenzione perché non sono di certo sufficienti le istruzioni verbali e le prassi operative.

In conclusione: se è vero che il “principio di autoresponsabilità” del lavoratore, che è il primo responsabile della propria sicurezza, gli chiede di comportarsi con prudenza e diligenza, dall’altra esiste l’assoluto obbligo per il datore di lavoro di fornire sul luogo di lavoro tutti i mezzi idonei alla prevenzione e di adempiere a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia.