I luoghi di lavoro
Il D.Lgs. n. 81/2008 dà una definizione ampia di luoghi di lavoro che comprende sia quelli all’interno dell’azienda/unità produttiva sia quelli di pertinenza e potenzialmente accessibili al personale (ad es. un altro reparto nel quale ci si deve recare solo saltuariamente per prendere delle attrezzature specifiche).
Il Decreto parla del rispetto di una serie di requisiti tecnici in tema di altezze, cubature, uscite di emergenza, illuminazione, ecc., ma il concetto di “luogo di lavoro” comprende una casistica molto vasta che non riguarda solo il contesto dell’azienda.
Si pensi a quei lavori che, per loro caratteristiche specifiche, vengono effettuati all’esterno presso il cliente, in questo caso “luogo di lavoro” sarà quello in cui il lavoratore compie l’attività richiesta (ad esempio la casa della signora in cui si reca per riparare l’antenna).
Un altro settore è quello dei lavoratori cd. mobili che svolgono la propria attività su strada nel trasporto di passeggeri o merci, oppure nel mare su un peschereccio.
Il concetto inoltre si allarga fino a comprendere non solo il luogo in cui viene a svolgersi un’attività lavorativa ma anche il posto in cui il lavoratore viene inviato a fare un sopralluogo per preparare un preventivo.
In sintesi, per luogo di lavoro s’intende qualunque spazio in cui vengano svolte delle mansioni su richiesta del datore di lavoro e che in quanto tale deve essere sicuro.
Questo non vuol dire che si deve mettere in sicurezza la casa della signora Maria ma che si deve dotare il proprio personale di tutte le attrezzature necessarie a lavorare senza rischi (nell’esempio della riparazione di un’antenna dovrà essere verificata l’esistenza di parapetti sul tetto dell’edificio o dovrà essere fornita un’adeguata imbragatura al lavoratore già addestrato ad usarla).
L’obiettivo delle norme antinfortunistiche è infatti quello di garantire un ambiente protetto e salubre, a prescindere dal contesto nel quale viene svolta l’attività lavorativa per conto del proprio datore di lavoro e a prescindere dalla frequenza con cui la si svolge.