Infortunio sul lavoro e appalto
Un principio cardine nel sistema delle norme antinfortunistiche vuole che il lavoratore debba poter svolgere la propria attività sempre in sicurezza, in qualsiasi luogo di lavoro si trovi. Questo principio assume un significato ancora più pregnante quando l’attività deve essere eseguita in un nuovo ambiente del quale non si conosce nulla. Caso tipico è quello degli appalti, in cui si svolge un’opera o un servizio presso il cliente (che è il committente).
Se durante un appalto avviene un infortunio, chi ne risponde?
Innanzitutto l’appaltatore, cioè il datore di lavoro dell’operaio che svolge i lavori. Nella sua qualità di imprenditore esecutore dei lavori, è tenuto per legge ad adottare tutte le precauzioni antinfortunistiche.
Tuttavia il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio sul lavoro subito da un dipendente dell’appaltatore nel caso di una sua negligente omissione, ad esempio nel caso in cui non intervenga in presenza di evidenti irregolarità in cantiere o violazioni palesi della normativa antinfortunistica da parte dell’appaltatore (es. un operaio dell’appaltatore che sale su un tetto sprovvisto di protezione e precipita a terra. È evidente anche ad un occhio inesperto che non ci sono protezioni ed il committente non può dire che non c’entra nulla con l’incidente accaduto). Inoltre le responsabilità del committente possono aumentare in caso di forte ingerenza nell’esecuzione delle opere appaltate.
La legge prevede una responsabilità solidale dell’imprenditore committente e dell’appaltatore (e degli eventuali subappaltatori) per i danni riportati dai lavoratori in conseguenza di infortuni sul lavoro che non sono indennizzati dall’INAIL. Si tratta di una norma finalizzata ad evitare penalizzazioni per i dipendenti di imprese di minori dimensioni, meno strutturate e meno solide dal punto di vista economico.
In caso di infortunio, il lavoratore:
- percepirà un indennizzo da parte dell’INAIL in applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questo indennizzo sarà commisurato alla perdita della capacità lavorativa e più in generale della salute (cd. danno biologico). L’indennizzo sarà corrisposto in applicazione delle tabelle predisposte dall’INAIL e come suo presupposto è sufficiente il fatto che l’infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro, non essendo necessaria alcuna colpa (cioè negligenza, omissione) da parte del datore.
- potrà chiedere il risarcimento per i danni ulteriori non indennizzati dall’INAIL (che esclude dalla tutela le menomazioni inferiori al 6%) se in presenza di soggetti (appaltatore e/o committente) nei cui confronti è configurabile una responsabilità per il fatto dal quale è derivato l’infortunio. Sarà quindi necessario valutare la presenza di una colpa (da intendersi come omissione, negligenza) in capo all’appaltatore e/o al committente in tema di normativa antinfortunistica. La liquidazione del danno in questo caso sarà operata utilizzando una differente tabella e la quantificazione economica sarà maggiore.