Infortunio fuori dall’orario di lavoro: ne risponde il datore?
Se accade un infortunio sul lavoro fuori dall’orario di lavoro, il datore è comunque responsabile se ha compiuto delle omissioni o trascuratezze nella valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Questo è il principio che ha espresso la Corte di Cassazione in una recente sentenza analizzando il caso di seguito descritto.
Un lavoratore, all’interno di un capannone, viene investito da un carrello elevatore guidato da un collega durante una manovra di retromarcia. Il lavoratore investito non ha ancora iniziato il proprio turno di lavoro e comunque avrebbe dovuto svolgere il proprio lavoro fuori dal capannone. Il lavoratore infortunato era entrato infatti nel capannone solo per invitare il collega mulettista a bere un caffè e, chinatosi nei pressi del carrello elevatore per raccogliere qualcosa da terra, si è reso così invisibile al mulettista, che ha urtato il suo piede con lo pneumatico del muletto.
La Cassazione nell’analizzare la vicenda svolge i seguenti ragionamenti:
- il comportamento tenuto dal lavoratore infortunato non si può considerare una condotta abnorme. È pur sempre accaduto in un luogo di lavoro dove è probabile che accedano anche lavoratori non addetti a quell’area e che quindi non hanno avuto una formazione specifica sui rischi presenti in quel luogo di lavoro. Cioè, dice la Cassazione, il comportamento del lavoratore non ha creato un rischio nuovo e diverso rispetto a quelli originari già presenti in quell’ambiente di lavoro.
- dalle indagini emerge che il datore di lavoro non ha fatto una completa valutazione dei rischi poiché non ha effettuato una corretta valutazione con riferimento ai rischi specifici nel settore viabilità, non apponendo di conseguenza nei luoghi di lavoro idonea segnaletica.
Quindi, se il comportamento del lavoratore è stato sì imprudente e negligente (e questo va ad incidere sul risarcimento a lui dovuto in quanto viene riconosciuta una sua corresponsabilità) in ogni caso non è idoneo a spezzare il nesso di causa-effetto fra condotta del datore di lavoro e infortunio sul lavoro. Il datore di lavoro insomma deve rispettare la normativa antinfortunistica con l’obiettivo di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare che si verifichino infortuni anche nei casi di disattenzioni e comportamenti negligenti dei lavoratori.
Non rileva assolutamente il fatto che il lavoratore infortunato si trovasse nel capannone fuori dal suo turno di lavoro. Le regole che disciplinano i turni di lavoro hanno una natura di tipo organizzativo in quanto servono a programmare l’attività lavorativa, ma non hanno la finalità di evitare gli infortuni sul lavoro.
In conclusione, il datore di lavoro è responsabile – anche in presenza di un comportamento negligente del lavoratore – perché non ha rispettato le cautele antinfortunistiche relative alla valutazione del rischio con riferimento alla viabilità dei mezzi presenti nel capannone. Da tale mancanza è derivato che il datore non ha apposto la apposita segnaletica; da qui l’infortunio.
Il rispetto della normativa antinfortunistica, dice la Cassazione, deve avere l’obiettivo di salvaguardare l’incolumità del lavoratore anche dai rischi che derivano dalle sue stesse imprudenze.