Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro prevede una figura particolare che è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Chi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Il D.Lgs. n. 81/08 definisce il RSPP come la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla legge, che viene designata dal datore di lavoro, e al quale risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il RSPP è una figura obbligatoria all’interno di tutte le aziende o unità produttive e per potere svolgere questo ruolo è necessario possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul lavoro, il che significa effettuare i percorsi formativi previsti dalla legge.

Il datore di lavoro può scegliere di affidare il ruolo di RSPP ad una figura interna all’azienda oppure ad un soggetto esterno. Il datore di lavoro può anche svolgere direttamente questo ruolo e, in questo caso, sarà tenuto a sua volta a seguire appositi corsi di formazione.

Qual è la scelta migliore? Dipende dalla situazione specifica presente in ogni singola azienda.

Il soggetto nominato RSPP dovrà avere tempo ed energie sufficienti da dedicare allo svolgimento di questo ruolo, dovrà avere tempo per studiare e mantenere aggiornate le proprie conoscenze tecniche e normative, per creare e aggiornare i documenti relativi alla sicurezza, ecc. L’affidamento ad un soggetto esterno qualificato sarà garanzia di alta professionalità e competenza, con la possibilità per il datore di lavoro di avere una consulenza specializzata e un’assistenza continuativa.

I compiti del RSPP sono elencati all’art. 33 del D.Lgs. n. 81/08 e prevedono le seguenti attività:

  • analizzare l’ambiente di lavoro
  • identificare e quantificare i rischi
  • elaborare ed aggiornare le misure di prevenzione
  • proporre programmi di formazione e informazione
  • informare i lavoratori sugli eventuali rischi.

Quali responsabilità per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione quando questo ruolo non viene svolto direttamente dal datore di lavoro?

La legge non prevede sanzioni specifiche nei confronti del RSPP, vista la sua funzione di mera consulenza. Nonostante ciò il RSPP può incorrere in una responsabilità sia civile sia penale quando una sua imprudenza, negligenza o imperizia relativa ai compiti a lui assegnati dalla legge abbia provocato un infortunio o una malattia professionale. Ad esempio, il RSPP può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio quando questo infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che il RSPP avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro.

La nomina del RSPP non esonera comunque da responsabilità il datore di lavoro, nemmeno nel caso in cui questi abbia conferito al RSPP una apposita delega, poiché rimane in capo al datore l’obbligo di sorveglianza sull’operato del RSPP delegato.

In caso di infortunio, la delega può escludere la responsabilità del datore di lavoro solo nei casi in cui a questi non si possa attribuire un comportamento di inerzia o di negligente tolleranza verso le inadempienze del RSPP.

Infine, il datore di lavoro può anche essere ritenuto responsabile nel caso in cui abbia scelto per il ruolo di RSPP una persona tecnicamente non adeguatamente preparata e quindi non affidabile.