Il “preposto” alla sicurezza

Il Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro prevede espressamente la figura del “preposto”.

Chi è il preposto?

Innanzitutto il preposto non è una figura obbligatoria e non è necessariamente presente sul luogo di lavoro.

Il preposto è quel soggetto che deve sovrintendere all’attività di altri lavoratori, controllando che gli stessi rispettino ed eseguano correttamente le direttive del datore di lavoro in tema di salute e sicurezza. Il preposto è in sostanza una “sentinella”, poiché deve svolgere attività di vigilanza sul lavoro dei dipendenti. Ciò avviene quando non c’è il datore di lavoro perché, se il datore è presente, è su di lui che ricadono questi obblighi di controllo.

Preposto può essere un capo-officina, un capo-squadra, un capo-reparto, un capo-sala, un capo-ufficio e così via, con obblighi di sorveglianza dell’attività degli altri lavoratori che compongono l’officina, la squadra, il reparto, ecc.. Tuttavia, preposto potrebbe anche essere il collega anziano più esperto o anche un soggetto non legato all’azienda da un particolare contratto di lavoro: per svolgere il ruolo di “preposto” non è infatti necessaria una nomina formale ma è sufficiente svolgere concretamente le attività previste dalla legge (principio di effettività).

Possono esserci più preposti all’interno dello stesso luogo di lavoro e al preposto non spetta nessuna specifica indennità.

Che compiti e che responsabilità ha?

La legge prevede in modo esplicito i compiti del preposto alla sicurezza, che si possono riassumere così:

  • deve controllare che i lavoratori rispettino gli obblighi posti a loro carico dalle norme, anche aziendali, in tema di salute e sicurezza sul lavoro e che utilizzino i dispositivi collettivi e individuali di protezione messi a loro disposizione (dovere di vigilanza). In caso di inadempienze da parte dei lavoratori deve informare i diretti superiori e, in questo caso, è sempre consigliabile che faccia delle segnalazioni scritte.
  • deve gestire i lavoratori nelle situazioni di emergenza (ad esempio nel caso di pericolo grave, immediato e inevitabile deve dare istruzioni ai lavoratori per permettere loro di abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa).
  • deve segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente eventuali problematiche relative ai mezzi e alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuale e anche ogni altra condizione di pericolo che si verifica durante il lavoro.
  • deve frequentare specifici corsi di formazione in relazione ai compiti che gli sono assegnati in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

L’attività del preposto deve essere svolta in relazione alle competenze professionali possedute e nei limiti dei poteri gerarchici che vengono assegnati. Diventa quindi fondamentale la formazione che il datore di lavoro deve assicurare al preposto, formazione della durata di otto ore che si aggiunge a quella prevista per i lavoratori e che si occupa dei compiti e delle responsabilità di questa figura (per la quale sono previste specifiche sanzioni penali).