Familiari coinvolti nell’attività di impresa: esistono obblighi formativi?

È frequente il caso in cui il titolare di un’impresa coinvolga nell’attività lavorativa uno o più familiari. Le situazioni che vengono in mente sono le più diverse: si pensi al titolare di un bar o di un ristorante che si fa aiutare a servire ai tavoli e a raccogliere le ordinazioni nei periodi di maggiore affluenza di clienti; al titolare di un negozio che si fa aiutare alla cassa e così via. Ma può anche accadere che il titolare di un’impresa abbia uno o più familiari che in modo continuativo e regolare prestano la propria attività lavorativa a suo favore.

Quali sono le regole, dal punto di vista della normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, che disciplinano il rapporto con i familiari?

Bisogna prima di tutto capire se ci si trova di fronte ad una “impresa familiare”. L’ “impresa familiare” è espressamente regolata dal nostro Codice Civile ed è un’ impresa individuale che ha un titolare (di solito il capofamiglia) e uno o più collaboratori familiari che prestano a favore di questo il proprio lavoro in modo continuativo e non saltuario. I familiari non sono dipendenti, partecipano agli utili dell’impresa in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato e hanno poteri decisionali sulle scelte di maggiore importanza.

Un modo sicuro per capire se si tratta di impresa familiare è quello di esaminare l’atto (atto stipulato solitamente davanti al Notaio) con cui è stata costituita l’impresa. Nell’atto si deve trovare l’indicazione specifica che viene creata un’impresa familiare con il richiamo agli articoli del Codice Civile e l’indicazione dei collaboratori con specificato il grado di parentela o affinità che li unisce al titolare.

Dal punto di vista degli obblighi di formazione in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, i componenti dell’impresa familiare hanno gli stessi obblighi di un lavoratore autonomo, che significa:

  • obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale conformi alla legge;
  • munirsi di apposita tessera di riconoscimento con fotografia nei casi previsti dalla legge;
  • effettuare la formazione e sottoporsi alla sorveglianza sanitaria previste come obbligatorie da norme speciali a seconda del tipo di attività svolta.

I collaboratori familiari hanno comunque in ogni caso la facoltà, con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

È importante precisare che se i collaboratori familiari vengono assunti e “trattati” come dipendenti (cioè hanno orari rigidi di lavoro, vengono loro dati ordini e direttive, hanno retribuzione fissa, ecc.) non si può più parlare di impresa familiare in senso stretto e il titolare dell’impresa diventa il loro datore di lavoro, con tutti gli obblighi di legge conseguenti (es. versamento dei contributi previdenziali), anche ovviamente dal punto di vista delle norme che tutelano la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, cioè la sorveglianza sanitaria (accertamenti sanitari), obbligo di formazione e informazione, fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ecc..

E se un familiare lavora saltuariamente?

Diversa è la situazione in cui un familiare presta la sua attività lavorativa in modo occasionale. Un esempio è quello del figlio che nei mesi estivi aiuta il padre nella sua attività commerciale (negozio, bar, ecc.). In questo caso non si rientra nella disciplina della “impresa familiare” e il familiare (nel nostro esempio il figlio), dal punto di vista della normativa in tema di sicurezza e igiene sul lavoro, è un “lavoratore” a tutti gli effetti. Infatti per “lavoratore” deve intendersi non solo il tipico lavoratore subordinato ma ogni persona che, a prescindere dal contratto di lavoro, svolge un’attività lavorativa all’interno dell’organizzazione di un datore di lavoro, anche senza retribuzione e anche con la finalità di imparare un mestiere. Scattano quindi di conseguenza tutti gli obblighi di legge (obbligo di formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ecc.) e datore di lavoro obbligato sarà il titolare (nel nostro esempio il padre), in quanto soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione all’interno della quale lavora il familiare.